1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina delle funzioni, dei titoli, dei requisiti e dei profili professionali per l'esercizio dell'attività aeronavigante e di manutenzione dei velivoli, dei profili professionali nonché delle modalità di progressione di carriera e di accesso nel ruolo speciale, prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) determinare le funzioni, i titoli, i profili professionali nonché le modalità di accesso ai relativi corsi di formazione, di qualificazione professionale e di progressione di carriera del personale del ruolo speciale;
b) determinare le modalità di: accesso alle qualifiche direttive di pilota primo ufficiale, tecnico di volo primo ufficiale e delle qualifiche dirigenziali di coordinatore aeronavigante del ruolo speciale, anche ai fini dell'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica dirigenziale di coordinatore aeronavigante limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera a), e prevedendo altresì la ripartizione della consistenza organica del predetto personale, direttivo e dirigenziale, anche nelle diverse sedi periferiche;
c) determinare le modalità per l'inquadramento a domanda di cui al comma 2 del personale aeronavigante già in servizio presso i centri ed i reparti di volo del Corpo forestale dello Stato, tenendo conto della
d) prevedere, in sede di prima attuazione della presente legge, l'inquadramento, a domanda, nelle qualifiche indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) nell'istituendo ruolo speciale, anche in soprannumero, del personale pilota e specialista del Corpo forestale dello Stato, in possesso dei prescritti titoli professionali, a prescindere dal ruolo di provenienza e dalla qualifica precedentemente posseduti, con le seguenti modalità:
1) dopo il quindicesimo anno di servizio aeronavigante, inquadramento nella sesta qualifica;
2) dopo il decimo anno di servizio aeronavigante, inquadramento nella quinta qualifica;
3) dopo il sesto anno di servizio aeronavigante, inquadramento nella quarta qualifica;
4) dopo il terzo anno di servizio aeronavigante, inquadramento nella terza qualifica;
e) garantire che al personale di cui alla lettera d) sia attribuito il trattamento economico più favorevole;
f) prevedere, in sede di prima attuazione della presente legge, e fino al diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto al comma 4, che i posti comunque disponibili nella qualifica dirigenziale di coordinatore aeronavigante siano attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, al quale è ammesso a partecipare il personale appartenente alla qualifica apicale del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato che ha prestato servizio, per cinque anni, in qualità di pilota, specialista od osservatore aereo presso i centri od i reparti di volo del
g) prevedere che nella determinazione delle funzioni il personale di cui alla lettera b) possa espletare compiti di formazione e di addestramento nello specifico ambito professionale;
h) determinare: le modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi; i criteri di promozione nell'ambito del ruolo speciale, al fine, tenuto conto dell'anzianità di servizio aeronavigante nonché dei titoli di studio e professionali posseduti, di premiare gli elementi più meritevoli per capacità professionali e per incarichi assolti, anche ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso alle qualifiche direttive di pilota primo ufficiale e di tecnico di volo primo ufficiale;
i) prevedere la possibilità, per il personale del ruolo speciale, di transitare, per esigenze di servizio o a domanda, e previo corso di aggiornamento, anche in relazione a particolari infermità o al grado di idoneità all'assolvimento del servizio aeronavigante, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli;
l) prevedere che l'amministrazione, nei confronti del personale del ruolo speciale, riconosciuto dai competenti organi sanitari permanentemente non idoneo allo svolgimento del servizio aeronavigante, provveda alla restituzione del dipendente,
m) prevedere che al dipendente, dichiarato permanentemente non idoneo all'espletamento delle attività operative di cui al presente articolo, sia attribuito un assegno ad personam pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza tra il trattamento economico, già in godimento, e quello risultante dalla restituzione ai servizi ordinari e tecnici operativi a terra, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di infermità riconosciuta per causa di servizio;
n) attribuire le qualità di agente e di ufficiale del Corpo forestale dello Stato al personale del ruolo speciale e prevedere che:
1) agli appartenenti alle prime tre qualifiche del ruolo speciale sia attribuita la qualifica di agente del Corpo forestale dello Stato e quella di ufficiale del medesimo Corpo;
2) agli appartenenti alle qualifiche direttive e dirigenziali del ruolo speciale sia attribuita la qualifica di ufficiale del Corpo forestale dello Stato;
3) il personale pilota e specialista, che non esercita la facoltà prevista al comma 2, permanga nelle funzioni e negli obblighi dei ruoli di appartenenza;
4) ultimato l'inquadramento a domanda, di cui al comma 2, l'assunzione a regime dei piloti e degli specialisti del Corpo forestale dello Stato avvenga mediante concorso pubblico selettivo e conseguente ammissione a specifico corso di formazione, di durata almeno biennale, con adeguate riserve di posti, da attribuire con concorsi interni per titoli ed esami, riservati agli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato con almeno due anni di anzianità di effettivo servizio, alla data del bando di concorso, in possesso dei prescritti requisiti;
5) qualora i posti riservati non siano coperti, la differenza vada ad aumentare i posti spettanti al Corpo forestale dello Stato;
6) a parità di merito, l'appartenenza ai ruoli del Corpo forestale dello Stato costituisca titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalla legislazione vigente in materia;
7) i vincitori dei concorsi siano nominati allievi piloti ovvero allievi tecnici di volo a seconda del profilo professionale prescelto e avviati alla frequenza dei relativi corsi di formazione professionale;
o) determinare la struttura organizzativa, disciplinata con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in conformità alle funzioni individuate dall'articolo 2 della legge 6 febbraio 2004, n. 36; prevedere altresì l'istituzione di un apposito servizio aereo posto alle dirette dipendenze del Capo del Corpo forestale dello Stato, di livello organizzativo adeguato e strutturato in più unità organizzative, periferiche e centrale, quest'ultima di livello divisionale, necessarie per la coordinata, razionale ed efficiente gestione delle risorse umane, logistiche, tecniche, dei mezzi e materiali aeronautici in dotazione, con particolare riguardo ai settori delle operazioni di volo, della documentazione, studio, ricerca, collaudo e sperimentazione dei materiali aeronautici, della formazione, addestramento, aggiornamento e standardizzazione del personale aeronavigante, della manutenzione e gestione tecnica di aeromobili, della sicurezza del volo.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il personale pilota e specialista del Corpo forestale dello Stato in servizio presso i centri ed i reparti di volo del medesimo Corpo, può presentare apposita domanda per transitare nel ruolo speciale di cui alla tabella A allegata alla presente